Regolamento Sezioni Regionali S.I.F.C.S.
Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Sezioni Regionali della SIFCS.
Art. 1 — Oggetto e finalità
Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Sezioni Regionali della SIFCS – Società Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale (di seguito “Società”), in coerenza con lo Statuto e i regolamenti nazionali della Società.
Le Sezioni Regionali operano senza autonomia giuridica e patrimoniale, quali articolazioni territoriali della Società, al fine di promuoverne le finalità scientifiche, culturali, formative e divulgative a livello regionale.
Art. 2 — Istituzione delle Sezioni Regionali
Una Sezione Regionale può essere istituita con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, su richiesta motivata di un numero minimo di Soci della Società residenti o operanti nella Regione interessata.
La richiesta di istituzione deve indicare:
- la denominazione della Sezione;
- l'elenco dei Soci promotori;
- le finalità e il programma di attività iniziale.
Ogni Regione può avere una sola Sezione Regionale ufficialmente riconosciuta dalla Società, ovvero più Regioni limitrofe possono essere accorpate in un'unica sezione.
Art. 3 — Soci della Sezione Regionale
Possono far parte di una Sezione Regionale tutti i Soci in regola con l'iscrizione alla Società che operano o risiedono nel territorio della Regione.
L'adesione alla Sezione Regionale è gratuita e automatica, salvo diversa disposizione deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
I Soci della Sezione Regionale mantengono tutti i diritti e i doveri previsti dallo Statuto della Società.
Art. 4 — Organi della Sezione Regionale
Sono organi della Sezione Regionale:
- l'Assemblea dei Soci della Sezione;
- il Comitato Direttivo Regionale, formato dal Presidente, il Segretario e tre Consiglieri.
Art. 5 — Assemblea dei Soci della Sezione
L'Assemblea dei Soci della Sezione Regionale è composta da tutti i Soci afferenti alla Sezione.
L'Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione Regionale almeno una volta l'anno per:
- discutere le attività svolte e programmate;
- eleggere il Presidente e gli altri eventuali componenti degli organi regionali;
- esprimere pareri e proposte da sottoporre agli organi nazionali della Società.
Le modalità di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea sono stabilite nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione.
Art. 6 — Presidente della Sezione Regionale
Il Presidente rappresenta la Sezione Regionale nei rapporti con gli organi nazionali della Società. È eletto dall'Assemblea dei Soci della Sezione tra i Soci in regola con l'iscrizione alla Società.
La durata del mandato è di tre anni ed è rinnovabile per un massimo di due mandati consecutivi.
Il Presidente della Sezione Regionale:
- promuove e coordina le attività scientifiche e formative della Sezione;
- convoca e presiede l'Assemblea della Sezione;
- cura i rapporti con il Consiglio Direttivo Nazionale;
- assicura il rispetto dello Statuto e dei regolamenti della Società.
Art. 7 — Comitato Direttivo Regionale
Ove previsto, il Comitato Direttivo Regionale è composto dal Presidente della Sezione Regionale e da un numero di membri eletti dall'Assemblea.
Il Comitato Direttivo Regionale collabora con il Presidente della Sezione Regionale nella programmazione e realizzazione delle attività della Sezione.
Le modalità di funzionamento del Comitato Regionale sono definite dall'Assemblea della Sezione, in coerenza con le disposizioni nazionali.
Art. 8 — Attività della Sezione Regionale
Le Sezioni Regionali possono organizzare:
- eventi scientifici, formativi e divulgativi;
- incontri periodici tra i Soci;
- iniziative di collaborazione con enti e istituzioni locali, nel rispetto delle linee guida della Società.
Ogni attività deve essere coerente con le finalità della Società e preventivamente comunicata agli organi nazionali competenti.
Art. 9 — Risorse economiche
Le Sezioni Regionali non dispongono di autonomia finanziaria.
Eventuali fondi raccolti o contributi destinati alle attività regionali sono gestiti secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Art. 10 — Rapporti con gli organi nazionali
Le Sezioni Regionali operano in stretto coordinamento con il Consiglio Direttivo Nazionale.
Il Presidente della Sezione Regionale riferisce periodicamente sulle attività svolte e sui programmi futuri.
Art. 11 — Scioglimento della Sezione Regionale
La Sezione Regionale può essere sciolta con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, sentita l'Assemblea dei Soci della Sezione, in caso di inattività prolungata o di violazione dello Statuto o dei regolamenti della Società.
Art. 12 — Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti nazionali della Società.
Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della SIFCS.