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Regolamento Sezioni Regionali S.I.F.C.S.

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Sezioni Regionali della SIFCS.


Art. 1 — Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Sezioni Regionali della SIFCS – Società Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale (di seguito “Società”), in coerenza con lo Statuto e i regolamenti nazionali della Società.

Le Sezioni Regionali operano senza autonomia giuridica e patrimoniale, quali articolazioni territoriali della Società, al fine di promuoverne le finalità scientifiche, culturali, formative e divulgative a livello regionale.

Art. 2 — Istituzione delle Sezioni Regionali

Una Sezione Regionale può essere istituita con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, su richiesta motivata di un numero minimo di Soci della Società residenti o operanti nella Regione interessata.

La richiesta di istituzione deve indicare:

  1. la denominazione della Sezione;
  2. l'elenco dei Soci promotori;
  3. le finalità e il programma di attività iniziale.

Ogni Regione può avere una sola Sezione Regionale ufficialmente riconosciuta dalla Società, ovvero più Regioni limitrofe possono essere accorpate in un'unica sezione.

Art. 3 — Soci della Sezione Regionale

Possono far parte di una Sezione Regionale tutti i Soci in regola con l'iscrizione alla Società che operano o risiedono nel territorio della Regione.

L'adesione alla Sezione Regionale è gratuita e automatica, salvo diversa disposizione deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale.

I Soci della Sezione Regionale mantengono tutti i diritti e i doveri previsti dallo Statuto della Società.

Art. 4 — Organi della Sezione Regionale

Sono organi della Sezione Regionale:

  1. l'Assemblea dei Soci della Sezione;
  2. il Comitato Direttivo Regionale, formato dal Presidente, il Segretario e tre Consiglieri.

Art. 5 — Assemblea dei Soci della Sezione

L'Assemblea dei Soci della Sezione Regionale è composta da tutti i Soci afferenti alla Sezione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione Regionale almeno una volta l'anno per:

  1. discutere le attività svolte e programmate;
  2. eleggere il Presidente e gli altri eventuali componenti degli organi regionali;
  3. esprimere pareri e proposte da sottoporre agli organi nazionali della Società.

Le modalità di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea sono stabilite nel rispetto dei principi di trasparenza e partecipazione.

Art. 6 — Presidente della Sezione Regionale

Il Presidente rappresenta la Sezione Regionale nei rapporti con gli organi nazionali della Società. È eletto dall'Assemblea dei Soci della Sezione tra i Soci in regola con l'iscrizione alla Società.

La durata del mandato è di tre anni ed è rinnovabile per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente della Sezione Regionale:

  1. promuove e coordina le attività scientifiche e formative della Sezione;
  2. convoca e presiede l'Assemblea della Sezione;
  3. cura i rapporti con il Consiglio Direttivo Nazionale;
  4. assicura il rispetto dello Statuto e dei regolamenti della Società.

Art. 7 — Comitato Direttivo Regionale

Ove previsto, il Comitato Direttivo Regionale è composto dal Presidente della Sezione Regionale e da un numero di membri eletti dall'Assemblea.

Il Comitato Direttivo Regionale collabora con il Presidente della Sezione Regionale nella programmazione e realizzazione delle attività della Sezione.

Le modalità di funzionamento del Comitato Regionale sono definite dall'Assemblea della Sezione, in coerenza con le disposizioni nazionali.

Art. 8 — Attività della Sezione Regionale

Le Sezioni Regionali possono organizzare:

  1. eventi scientifici, formativi e divulgativi;
  2. incontri periodici tra i Soci;
  3. iniziative di collaborazione con enti e istituzioni locali, nel rispetto delle linee guida della Società.

Ogni attività deve essere coerente con le finalità della Società e preventivamente comunicata agli organi nazionali competenti.

Art. 9 — Risorse economiche

Le Sezioni Regionali non dispongono di autonomia finanziaria.

Eventuali fondi raccolti o contributi destinati alle attività regionali sono gestiti secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 10 — Rapporti con gli organi nazionali

Le Sezioni Regionali operano in stretto coordinamento con il Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Presidente della Sezione Regionale riferisce periodicamente sulle attività svolte e sui programmi futuri.

Art. 11 — Scioglimento della Sezione Regionale

La Sezione Regionale può essere sciolta con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, sentita l'Assemblea dei Soci della Sezione, in caso di inattività prolungata o di violazione dello Statuto o dei regolamenti della Società.

Art. 12 — Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti nazionali della Società.

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della SIFCS.