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Statuto della Società Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale

Lo Statuto disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le finalità della SIFCS.


Art. 1 — Denominazione e Sede

È costituita la Società Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale (SIFCS), con sede legale in Roma. La Società non ha scopo di lucro.

Art. 2 — Finalità

La Società ha lo scopo di:

  • Promuovere e sviluppare lo studio e la ricerca nel campo della flebologia clinica e sperimentale;
  • Favorire lo scambio di conoscenze scientifiche tra i soci mediante congressi, convegni, pubblicazioni e altre iniziative culturali;
  • Collaborare con altre società scientifiche nazionali e internazionali aventi finalità affini;
  • Promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale nel settore della flebologia.

Art. 3 — Soci

Possono essere soci della SIFCS i laureati in Medicina e Chirurgia e gli altri professionisti sanitari che operano nel campo della flebologia. I soci si distinguono in:

  • Soci Ordinari — Medici e professionisti che ne facciano richiesta e siano accettati dal Consiglio Direttivo;
  • Soci Onorari — Personalità di chiara fama nominate dal Consiglio Direttivo per meriti scientifici;
  • Soci Corrispondenti — Studiosi stranieri che collaborano con la Società.

Art. 4 — Organi della Società

Sono organi della Società:

  • L'Assemblea dei Soci;
  • Il Consiglio Direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 5 — Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Società. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria quando ne facciano richiesta il Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci.

Art. 6 — Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un numero variabile di Consiglieri. Resta in carica per tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Art. 7 — Quote associative

L'ammontare della quota associativa annuale viene stabilito dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci. Il mancato pagamento della quota per due anni consecutivi comporta la decadenza dalla qualità di socio.