Statuto della Società Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale
Lo Statuto disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le finalità della SIFCS.
Art. 1 — Denominazione e Sede
È costituita la Società Italiana di Flebologia Clinica e Sperimentale (SIFCS), con sede legale in Roma. La Società non ha scopo di lucro.
Art. 2 — Finalità
La Società ha lo scopo di:
- Promuovere e sviluppare lo studio e la ricerca nel campo della flebologia clinica e sperimentale;
- Favorire lo scambio di conoscenze scientifiche tra i soci mediante congressi, convegni, pubblicazioni e altre iniziative culturali;
- Collaborare con altre società scientifiche nazionali e internazionali aventi finalità affini;
- Promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale nel settore della flebologia.
Art. 3 — Soci
Possono essere soci della SIFCS i laureati in Medicina e Chirurgia e gli altri professionisti sanitari che operano nel campo della flebologia. I soci si distinguono in:
- Soci Ordinari — Medici e professionisti che ne facciano richiesta e siano accettati dal Consiglio Direttivo;
- Soci Onorari — Personalità di chiara fama nominate dal Consiglio Direttivo per meriti scientifici;
- Soci Corrispondenti — Studiosi stranieri che collaborano con la Società.
Art. 4 — Organi della Società
Sono organi della Società:
- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 5 — Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano della Società. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria quando ne facciano richiesta il Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci.
Art. 6 — Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un numero variabile di Consiglieri. Resta in carica per tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.
Art. 7 — Quote associative
L'ammontare della quota associativa annuale viene stabilito dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea dei Soci. Il mancato pagamento della quota per due anni consecutivi comporta la decadenza dalla qualità di socio.